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13 Novembre 2018

Cooperative: sempre necessaria l’impugnazione della delibera di esclusione del socio-lavoratore

La disciplina dell’esclusione del socio di cui al riflette l’emersione dell’intento del legislatore di riconfermare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, evidenziando uno stretto collegamento genetico e funzionale del rapporto di scambio con quello associativo. La delibera di esclusione da socio è sufficiente a determinare l’automatica estinzione del rapporto di lavoro producendo [leggi tutto]

La disciplina dell’esclusione del socio di cui al riflette l’emersione dell’intento del legislatore di riconfermare la preminenza del rapporto associativo su quello di lavoro, evidenziando uno stretto collegamento genetico e funzionale del rapporto di scambio con quello associativo. La delibera di esclusione da socio è sufficiente a determinare l’automatica estinzione del rapporto di lavoro producendo la cessazione di entrambi i rapporti, sociale e lavorativo, tanto che dalla mancata impugnazione della delibera di esclusione deriva l’inammissibilità sia della domanda volta a ricostituire il rapporto di lavoro ex art. 18 St. Lav. (che non risulta applicabile), sia della domanda volta all’accertamento della dedotta illegittimità del licenziamento, risultando dunque, inapplicabile il rito ex art. 1 co 48 s. L. 92/2012.

In questo senso é intervenuta la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 27436/2017, pronunciandosi in un caso analogo a quello trattato dallo studio (di delibera di esclusione non impugnata e motivata dall’intervenuto licenziamento), in particolare, statuendo che: “La cessazione del rapporto associativo trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Sicché il socio, se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore. Lo si legge nella L. n. 142 del 2001, art. 5, comma 2, il quale esclude che il rapporto di lavoro possa sopravvivere alla cessazione di quello associativo […] L’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla cooperativa impedisce senz’altro, in mancanza d’impugnazione della delibera che l’abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore […] L’omessa impugnazione della delibera ne garantisce per conseguenza l’efficacia, anche per il profilo estintivo del rapporto di lavoro. […] Qualora s’impugni il solo licenziamento, difatti, non si prescinde dall’effetto estintivo del rapporto di lavoro prodotto dalla delibera di esclusione”.

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https://www.bertuccinistudiolegale.it/wp-content/uploads/2018/11/Memoria-difensiva-esclusione-socio-di-cooperativa-licenziamento-per-inidoneita-sopravvenuta.pdf
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