ius variandi

13 Novembre 2018

Demansionamento: onere della prova e quantificazione del danno professionale

L’art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Lo ius variandi del datore di lavoro non può essere utilizzato [leggi tutto]

L’art. 2103 c.c. prevede che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

Lo ius variandi del datore di lavoro non può essere utilizzato in maniera indiscriminata ed è sottoposto al controllo giurisdizionale: infatti, spetterà al Giudice verificare quali fossero in concreto le mansioni svolte prima e dopo la nuova assegnazione, verificando poi se il contenuto di tali mansioni sia tra loro equivalente, non già meramente sul piano formale (se cioè le mansioni siano entrambe inquadrabili nella stessa categoria o livello contrattuale), ma su quello sostanziale (se la nuova mansione sia cioè rispettosa della professionalità del lavoratore), con quantificazione del danno professionale subito in caso venga accertato il demansionamento, da valutarsi anche in base alla durata, gravità, conoscibilità all’interno e all’esterno del luogo di lavoro, aspettative di progressione professionale, effetti negativi sulle abitudini di vita del lavoratore.

Così è stato nel caso deciso, In cui la Corte Territoriale, riformando la sentenza di primo grado, ha riconosciuto il progressivo demansionamento subito dal ricorrente, passato – al di là delle definizioni astratte date ai ruoli via via ricoperti – da mansioni di elevata professionalità ed autonomia, a mansioni meramente esecutive, accertamento condotto sulla base della disamine delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, con condanna del datore di lavoro alla reintegra nelle precedenti mansioni (a in altre equivalenti) e al risarcimento del danno professionale subito.

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https://www.bertuccinistudiolegale.it/wp-content/uploads/2018/11/C.-App.-Bologna-Sez.-Lav.-sent.-1144-2016-1.pdf
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