Licenziamento per motivi economici e stabilizzazioni
Nel caso deciso, una lavoratrice si era vista licenziare a seguito di una “riorganizzazione complessiva dell’attività”, che aveva portato alla soppressione del suo ruolo. Per la legittimità di un tale atto di recesso, è necessario che il motivo dedotto non solo sia effettivo (vero), ma anche che non sussistessero alternative posizioni ricopribili dal lavoratore, che [leggi tutto]
Nel caso deciso, una lavoratrice si era vista licenziare a seguito di una “riorganizzazione complessiva dell’attività”, che aveva portato alla soppressione del suo ruolo.
Per la legittimità di un tale atto di recesso, è necessario che il motivo dedotto non solo sia effettivo (vero), ma anche che non sussistessero alternative posizioni ricopribili dal lavoratore, che potessero consentirgli la conservazione del posto di lavoro (c.d. onere di repêchage), valutando sia mansioni equivalenti che inferiori.
Concretamente una tale verifica viene svolta tramite la produzione e l’esame del Libro Unico del Lavoro: infatti, l’esame del libro é la migliore cartina di tornasole, giacché eventuali nuove assunzioni in un periodo successivo al licenziamento dimostrerebbero in maniera lampante la pretestuosità del motivo addotto.
Così é stato anche nel caso deciso, in cui era emergeva come mentre l’azienda licenziava la ricorrente, nel contempo trasformava alcuni contratti a tempo determinato, stabilizzandoli, ciò che la giurisprudenza equipara a vere e proprie nuove assunzioni, con conseguente illegittimità del recesso.