patto di prova

3 Marzo 2019

Non sempre si può licenziare durante il periodo di prova

Con grande frequenza nei contratti di lavoro viene inserito il c.d. “patto di prova”, per cui nel periodo iniziale del rapporto ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso o indennità e senza la necessità di un particolare motivo economico o disciplinare, dandosi così modo al datore di lavoro di verificare [leggi tutto]

Con grande frequenza nei contratti di lavoro viene inserito il c.d. “patto di prova”, per cui nel periodo iniziale del rapporto ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso o indennità e senza la necessità di un particolare motivo economico o disciplinare, dandosi così modo al datore di lavoro di verificare le capacità professionali del lavoratore.

Tuttavia, troppo spesso si assiste ad un vero e proprio abuso della clausola di prova, azionata arbitrariamente per espellere il lavoratore per le motivazioni più disparate (magari semplicemente una scarsa empatia con l’uno o l’altro responsabile), del tutto estranee alla causa tipica del patto e dunque alle effettive capacità del lavoratore.

Ma attenzione perché non solo il lavoratore può in questi casi dimostrare il positivo superamento dell’esperimento, ma ha altresì comunque la possibilità di contestare la stessa validità della clausola di prova, che spesso viene redatta in maniera estremamente generica, senza alcuna specificazione delle mansioni demandate (ma ad es. con un generico riferimento al ruolo da ricoprire, non meglio definito): in questi casi il patto di prova é del tutto inefficace ed il licenziamento che su di esso si sia basato risulterebbe illegittimo.

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https://www.bertuccinistudiolegale.it/wp-content/uploads/2019/03/Trib.-Bologna-Sez.-Lav.-Ord.-n.-4933-2016-dott.-M.-Marchesini.pdf
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