Sequestro giudiziario

3 Marzo 2019

Sequestro giudiziario di azienda in caso di inadempimento dell’affittuario

È ammesso il ricorso allo strumento cautelare del sequestro giudiziario dei beni immobili aziendali qualora sia verosimilmente intervenuta la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento contrattuale di parte affittuaria (sulla base dell’attivazione dell’apposita clausola risolutiva) e vi sia fondato rischio di incuria nella custodia e nella gestione di beni aziendali, nonché di atti di [leggi tutto]

È ammesso il ricorso allo strumento cautelare del sequestro giudiziario dei beni immobili aziendali qualora sia verosimilmente intervenuta la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento contrattuale di parte affittuaria (sulla base dell’attivazione dell’apposita clausola risolutiva) e vi sia fondato rischio di incuria nella custodia e nella gestione di beni aziendali, nonché di atti di disposizione con depauperamento dell’avviamento aziendale, al fine di limitare il grave ed irreparabile pregiudizio derivante dall’attesa della definizione di un giudizio ordinario.

I presupposti per la concessione di tale provvedimento cautelare sono la probabile esistenza del diritto fatto valere e il periculum di deterioramenti, alterazioni, o sottrazioni del bene-azienda prima che la parte ricorrente ottenga una sentenza che gli consenta di mantenere o di acquisire la proprietà o il possesso del bene stesso nonché l’opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea.

La funzione del sequestro giudiziario di beni è quella di conservare l’integrità materiale e la produttività dei beni nonché di assicurare l’utilità pratica della sentenza di merito di condanna, alla consegna o al rilascio, di quegli stessi beni sottoposti al vincolo cautelare; ove, infatti, tali beni fossero sottratti, alterati o deteriorati, la parte vittoriosa non potrebbe più ottenere l’effettiva soddisfazione del proprio diritto alla consegna o al rilascio e l’esecuzione, di conseguenza, sarebbe infruttuosa.

Nel caso deciso, infatti, il Tribunale – con provvedimento confermato sia in fase di reclamo che, successivamente, all’esito del giudizio di merito – ritenendo correttamente allegato da parte del ricorrente l’inadempimento della parte affittuaria, e dunque verosimilmente intervenuta la risoluzione del contratto di affitto d’azienda, e ritenuto fondato il rischio da questi paventato, ha autorizzato il sequestro giudiziario del complesso immobiliare aziendale nominando quale custode giudiziario il rappresentante legale dell’azienda concedente, essendo nella fattispecie configurabile una controversia sulla detenzione qualificata.

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